Condizioni di fornitura
Art. 1 Definizioni
In queste Condizioni Generali di Vendita (di seguito โCGVโ), i seguenti termini vanno intesi secondo le definizioni seguenti:
- Giving Europe: la societร a responsabilitร limitata Giving Europe B.V., con sede a (4004 JA) Tiel, Stephensonstraat 2 (di seguito, โGiving Europeโ);
- Committente: ogni persona fisica o giuridica su ordine della quale Giving Europe consegna prodotti e/o servizi, o con la quale Giving Europe chiude un accordo o con la quale Giving Europe sta discutendo o trattando la prossima chiusura di un accordo;
- Offerta: lโofferta scritta da parte di Giving Europe per consegnare a un certo prezzo una certa quantitร di merci o per fornire un servizio ben definito in precedenza;
- Ordine: lโincarico di effettuare la consegna o, in caso, la conferma dellโofferta di Giving Europe da parte del Committente. Lโordine conduce allโaccordo, a condizione che questo sia chiuso da una persona appartenente a Giving Europe autorizzata a farlo;
- Prodotti: tutte le merci (compresi documentazioni, disegni, modelli, bozze, campioni, prove di stampa e qualsiasi altro prodotto risultante dai servizi resi dal Committente) che sono parti di un eventuale accordo;
- Servizi: tutte le attivitร , in qualsiasi forma e sotto qualsiasi nome (acquisti, incarichi, esternalizzazione di lavoro, ecc.) che Giving Europe svolge per il Committente o in suo nome;
- Accordo: qualsiasi accordo chiuso tra Giving Europe e il Committente, qualsiasi alterazione o aggiunta a tale accordo, nonchรฉ tutti gli atti legali effettuati per la preparazione e lโesecuzione di tale accordo;
- Consegna: la consegna delle merci, che passano a essere in possesso (o in potere di disporne) del Committente;
- le Parti: Giving Europe e il Committente;
- per iscritto: il traffico di dati elettronici e/o messaggi inviati via fax e/o messaggi inviati per posta, oppure la consegna di documenti scritti attraverso altri mezzi;
Art. 2 Applicabilitร
- In caso di conflitto, gli Accordi fatti specificamente prevalgono su queste CGV.
- Qualsiasi deviazione da queste CGV deve essere accordate per iscritto.
- Queste CGV si applicano a tutte le richieste, Offerte e Accordi riguardanti la consegna di merci da parte di Giving Europe al Committente. Le condizioni generali (sotto qualsiasi nome) del Committente non vanno applicate. Queste vengono rifiutate esplicitamente.
Art. 3 Offerte
- Tutte le Offerte, in qualsiasi forma esse siano, non costituiscono obblighi per Giving Europe, a meno che esse contengano un termine per lโaccettazione e siano basate su una consegna in condizioni normali durante lโorario normale di lavoro.
- Se unโOfferta senza obblighi viene accettata, Giving Europe si riserva il diritto di rescindere lโofferta entro due giorni dopo aver ricevuto lโaccettazione.
- Immagini, cataloghi, disegni e altri dati forniti a o da Giving Europe sono soggetti ad alterazioni senza preavviso e non impegnano in alcun modo Giving Europe.
Art. 4 Prezzi e revisione dei prezzi
- Salvo diversa indicazione per iscritto, i prezzi forniti da Giving Europe sono basati su una consegna franco fabbrica, magazzino o altro deposito, escluse imposte sulla vendita, dโimportazione o altre imposte, dazi o obbligazioni. Sono esclusi anche i costi di carico/scarico e di assicurazione.
- I prezzi e le tariffe accordati sono in EUR (โฌ) salvo diverso accordo per iscritto.
- Un preventivo fornito da Giving Europe non la impegna e serve solo come invito perchรฉ il Committente faccia un Ordine.
- Giving Europe si riserva il diritto di determinare che certi articoli possano essere consegnati solo in certe quantitร minime.
- Qualsiasi cambio nei fattori che influenzano il prezzo fornito da Giving Europe (includendo prezzi dโacquisto, tassi di cambio, imposte e altri dazi per importazione/esportazione, premi assicurativi, costi di trasporto e altre imposte o dazi) potrร essere comunicato al Committente da Giving Europe.
- Il Committente indennizzerร Giving Europe di tutti gli eventuali costi e danni risultanti:
- dalla mancata o erronea iscrizione del Committente ai fini dellโimposta sulle vendite o imposte simili nel paese CE corrispondente; e/o
- (b) dalla fornitura erronea o intempestiva da parte del Committente a Giving Europe e/o alle autoritร di dati riguardanti lโimposta sulle vendite o imposte simili nel paese CE corrispondente.
Art. 5 Tempi di consegna
- I tempi di consegna dati non saranno mai considerati come scadenze, salvo esplicitamente accordato in altro modo. Quindi, in caso di consegna fuori tempo, Giving Europe deve essere dichiarata inadempiente per iscritto.
- Il Committente si assicura che, da parte sua, non esistono ostacoli per lo svolgimento di certi termini accordati, includendo tempi di consegna e accettazione.
- In caso di superazione di qualsiasi termine, il Committente non ha diritto ad alcuna compensazione (per danni) relativa al ritardo in questione. In questo caso, il Committente non ha neanche diritto ad annullare o cancellare lโAccordo, a meno che il ritardo sia tale che non si possa prevedere ragionevolmente che il Committente rispetti lโAccordo (la parte che gli corrisponde). Quindi, il Committente รจ autorizzato, dopo aver provato la mancanza e la necessitร di un periodo di tempo ragionevole per la sua correzione, ad annullare o cancellare lโAccordo via posta certificata. Tuttavia, potrร annullare solo la parte dellโAccordo strettamente necessaria.
- Il tempo di consegna comincia dallโultimo dei seguenti punti cronologici:
- il giorno di chiusura dellโaccordo;
- il giorno di ricezione dei documenti, dati, permessi, ecc. da parte di Giving Europe, necessari per svolgere lโAccordo;
- il giorno di ricezione da parte di Giving Europe dellโammontare che, secondo lโaccordo, deve essere pagato in anticipo dal Committente.
Art. 6 Consegna
- Per lโinterpretazione delle condizioni di consegna si applicano gli Incoterms 2010, o la versione piรน recente, pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).
- Giving Europe si riserva il diritto di consegnare e fatturare il 5% max. in piรน o in meno della quantitร accordata, se si tratta di prodotti fatti specialmente per il Committente o, qualora fosse il caso, Prodotti composti specialmente per esso.
- Le spedizioni separate di merci da parte di Giving Europe sono permesse dopo unโadeguata consultazione, nel caso in cui ogni spedizione deve essere pagata separatamente.
- Salvo accordato altrimenti per iscritto, la consegna delle merci sarร franco fabbrica / magazzino. In questo caso le merci saranno considerate come consegnate da Giving Europe e accettate dal Committente non appena queste saranno offerte al Committente.
- Se un cliente dellโUE (ma fuori dai Paesi Bassi) ritira le merci dal magazzino del fornitore, il cliente deve mostrare una dichiarazione di trasporto merci. Altrimenti, il cliente dovrร pagare lโIVA Olandese.
- Se un cliente extra-UE ritira le merci dal magazzino del fornitore, il cliente deve presentare il Documento di Accompagnamento. Altrimenti, il cliente dovrร pagare lโIVA Olandese.
- Salvo diversi accordi per iscritto, il trasporto avverrร a spese e a rischio del Committente, anche se lo spedizioniere ha stipolato esplicitamente che tutti i documenti di trasporto devono menzionare che ogni danno risultante dal trasporto รจ a spese e a rischio del mittente (franco fabbrica).
- Se Giving Europe mostra o fornisce un modello, campione o esemplare, questo sarร solamente indicativo:
- le caratteristiche delle merci da consegnare possono variare da quelle del campione, modello o esemplare. Quanto previsto dallโart. 3 si applica di conseguenza.
- Nel caso in cui il Committente non ritiri/accetti i Prodotti (o non li ritiri/accetti tempestivamente) per motivi legalmente non validi, questo sarร considerato inadempiente senza necessitร di prova dโinadempienza. In questo caso, Giving Europe รจ autorizzata a immagazzinare o vendere a terzi i Prodotti a spese e a rischio del Committente, includendo il rischio di perdita di qualitร . Il Committente dovrร tuttavia ancora rimborsare il prezzo dโacquisto, aumentato con le spese di ritiro delle merci e con gli interessi, come compensazione โ ciรฒ nonostante, in caso, sottraendo il rendimento netto della vendita al terzo.
- La consegna avviene franco fabbrica/magazzino al piano terra di un unico indirizzo, che sโintende come il luogo dal quale si svolge la consegna, o attraverso il quale o a nome di Giving Europe si svolge la consegna. La consegna dei Prodotti viene considerata come effettuata:
- quando si effettua tramite corriere/spedizioniere professionale;
- quando vengono trasferiti i Prodotti a un corriere/spedizioniere professionale;
- se i Prodotti vengono ritirati o sono stati ritirati dal Committente o a suo nome;
- quando i Prodotti vengono
Art. 7 Consegna di merci stampate
- Nel caso in cui Giving Europe riceva lโordine di consegnare Prodotti che sono stati fabbricati o composti specialmente per il Committente, questi รจ obbligato a consegnare per lโinvio materiale direttamente riproducibile di buona qualitร .
- Giving Europe รจ obbligata esclusivamente a inviare al Committente in anticipo una prova di stampa per la sua approvazione, se questo รจ stato richiesto dal Committente per iscritto prima di dare lโincarico. In questo caso, Giving Europe sโimpegna a inviare al Committente una prova di stampa entro cinque settimane dopo aver ricevuto lโincarico relativo e dopo aver ricevuto i materiali da utilizzare. Questa prova di stampa si considererร come approvata se non vi sono reazioni per iscritto entro cinque giorni.
- Tutte le spese di stampa o relative alla stampa saranno addebitate separatamente e non sono incluse nei prezzi accordati, salvo altri accordi che specifichino esplicitamente il contrario.
Art. 8 Forza maggiore
- Se la consegna รจ impedita completamente o parzialmente per causa di forza maggiore, Giving Europe รจ autorizzata a paralizzare la consegna o ad annullare lโAccordo completamente o parzialmente sempre che non sia stato eseguito, e a richiedere il pagamento delle parti che sono state eseguite, tutto ciรฒ senza essere obbligata a pagare alcun danno al Commitente.
- Le Parti sโinformeranno a vicenda il prima possibile di una eventuale situazione di forza maggiore.
- Se questa situazione di forza maggiore ha superato i tre mesi di durata, ambedue le Parti hanno il diritto di annullare completamente o parzialmente lโAccordo, sempre per iscritto.
- In queste CGV, โforza maggioreโ รจ intesa come qualsiasi circostanza indipendente dalla volontร di Giving Europe โ anche nel caso in cui questa circostanza possa giร essere prevista al momento di chiudere lโAccordo โ la quale impedisce permanentemente o temporalmente il compimento dellโAccordo, includendo, se non giร inclusa in questa definizione, guerra, pericolo di guerra, guerra civile, rivolta, sciopero, serrata, problemi ai trasporti, incendio e/o interruzioni gravi nellโoperativitร di Giving Europe o dei suoi fornitori.
Art. 9 Reclami
- I reclami riguardanti difetti notevoli devono essere inviati per iscritto entro otto giorni dalla consegna delle merci, termine dopo il quale Giving Europe non รจ piรน obbligata a fornire alcun compenso. I difetti non ragionevolmente accertati entro il suddetto termine devono essere comunicati per iscritto a Giving Europe immediatamente dopo essere stati accertati, ma non oltre 30 giorno dallโarrivo dei Prodotti.
- Dopo aver scoperto qualsiasi difetto, il Committente รจ obbligato a smettere immediatamente di usare e/o di inoltrare a terzi i Prodotti relativi.
- Il Committente offrirร tutta lโassistenza, come richiesto da Giving Europe, per accertare la natura dei reclami, ad esempio dando lโopportunitร a Giving Europe di compiere unโinvestigazione al riguardo, oppure ordinando unโinvestigazione per suo conto, oppure restituendo esempi dei Prodotti difettosi a spese di Giving Europe.
- Non รจ possibile per il Committente restituire i Prodotti prima di averne ricevuto lโautorizzazione per iscritto da Giving Europe. Il costo dellโinvio di restituzione sono a carico del Committente e i Prodotti rimangono a rischio del Committente. La restituzione non implica alcuna conferma di responsabilitร .
- I difetti relativi a una partita separata di Prodotti, la quale forma parte di una consegna di piรน partite, autorizzano il Committente solo ad annullare lโAccordo completo se si prevede che il Committente non puรฒ soddisfare ragionevolmente la parte rimanente dellโAccordo.
Art. 10 Garanzia
- Se Giving Europe consegna Prodotti al Committente che ha ricevuto dai suoi fornitori, Giving Europe non รจ mai obbligata a garantire per essi nรฉ si assume responsabilitร alcuna riguardo il Committente se non nella misura in cui Giving Europe puรฒ esigere ai suoi fornitori.
- I Prodotti restano completamente a rischio del Committente nel caso in cui Giving Europe svolgesse attivitร di riparazione ai Prodotti, eccetto nel caso in cui le riparazioni fossero state causate da un adempimento difettoso da parte di Giving Europe e non ci si possa aspettare oggettivamente che il Committente assicuri i Prodotti per il suddetto rischio.
Art. 11 Riserva in materia di proprietร
- Giving Europe si riserva il diritto di proprietร per tutte le merci consegnate da essa al Committente finchรฉ il prezzo dโacquisto per queste merci sia stato pagato completamente.
- Nel caso in cui Giving Europe, nel contesto dellโAccordo chiuso con il Committente, svolgesse attivitร in beneficio del Committente che devono essere rimborsate dal Committente, il diritto riservato di proprietร si applica anche finchรฉ il Committente non abbia rimborsato queste attivitร completamente.
- Il diritto riservato di proprietร si applica anche per quanto riguarda i reclami di Giving Europe verso il Committente dovuti a uno o piรน mancati impegni di questโultimo nei riguardi di Giving Europe.
- Finchรฉ la proprietร delle merci consegnate non sia stata trasferita al Committente, questi non potrร ipotecarle nรฉ dare a terzi alcun diritto su di esse, se non quei diritti presenti nel contesto del funzionamento normale dellโazienda, in cui il Committente si impegna, nel caso di vendita a credito, a richiedere dai suoi clienti una riserva di proprietร sulla base di quanto previsto da questo articolo.
- Il Committente รจ obbligato a conservare con cura e come proprietร riconoscibile di Giving Europe i Prodotti che sono stati consegnati sotto riserva di proprietร , ed รจ obbligato anche ad assicurarli contro rischi quali incendi, esplosioni, danni e furti. Alla prima richiesta di Giving Europe in tal senso, il Committente cederร a Giving Europe tutti i diritti nei confronti degli assicuratori concernenti questi fini.
- Se e nella misura in cui Giving Europe sia la proprietaria dei Prodotti, il Committente comunicherร tempestivamente a Giving Europe quando qualsiasi parte dei Prodotti verrร persa, danneggiata o se i Prodotti (o qualsiasi parte di essi) sono stati sequestrati e/o altrimenti rivendicati. Inoltre, il Committente informerร Giving Europe alla sua prima richiesta su dove si trovano i Prodotti di cui Giving Europe รจ proprietaria.
- In caso di sequestro, moratoria (provvisoria) o bancarotta, il Committente mostrerร immediatamente allโufficiale giudiziario, ricevente o curatore fallimentare i diritti (di proprietร ) di Giving Europe.
Art. 12 Pagamento
- Salvo diversamente accordato per iscritto e fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo, i pagamenti a Giving Europe devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura, data che sarร considerata come scadenza. La data dellโentrata di credito sul conto bancario di Giving Europe vale come data di pagamento effettuato.
- Salvo accordi esplicitamente diversi, tutti i pagamenti del Committente, a prescindere dal metodo usato, saranno utilizzati in primo luogo per ridurre i costi, poi per ridurre lโinteresse apparente e finalmente per ridurre le mancanze delle fatture non ancora pagate.
- Giving Europe deve essere informata per iscritto di possibili obiezioni riguardo fatture, specificazioni, descrizioni e prezzi entro 8 giorni dalla data della fattura. Se questo non รจ possibile per qualsiasi causa non imputabile al Committente, il Committente comunicherร a Giving Europe le sue obiezioni ragionevolmente il prima possibile.
- Il raffronto dei debiti o altre forme di regolamento non sono mai autorizzate senza un accordo esplicito previo. Giving Europe ha sempre il diritto, prima della consegna o prima di continuare la consegna, di chiedere al Committente โ secondo il giudizio di Giving Europe โ un pagamento previo sufficiente o una sicurezza del rispetto dellโobbligo di pagare, per cui Giving Europe รจ autorizzata a sospendere ulteriori consegne se il Committente non soddisfa queste richieste, anche nel caso di aver prefissato un tempo di consegna, tutto ciรฒ fatto salvo il diritto di Giving Europe di reclamare una compensazione per via di un intempestivo adempimento delle richieste o, in caso, di un mancato adempimento dellโAccordo.
- Se il Committente non paga entro il termine accordato, risulterร inadempiente senza necessitร di una notifica di inadempimento, e Giving Europe si riserva il diritto โsenza necessitร di prove dellโinadempimentoโ di addebitare lโinteresse dalla scadenza delle fatture non pagate al tasso del 2% sopra lโinteresse commerciale legale.
- Se il Committente risultasse inadempiente, da quel momento tutte le restanti pretese di Giving Europe nei confronti del Committente diventano immediatamente esigibili.
- Tutte le spese di riscossione extra-giudiziali affrontate da Giving Europe saranno a conto del Committente e sono calcolate in proporzione allโimporto ancora non corrisposto come indicato di seguito, fermo restando che queste saranno almeno di โฌ 70,=. Le spese di riscossione extra-giudiziarie saranno calcolate in proporzione allโimporto principale come segue:
- sui primi โฌ 3,000.= il 15%, sullโimporto seguente fino a โฌ 6,000.= il 10%, sullโimporto seguente fino a โฌ 15,000.= lโ8%, sullโimporto seguente fino a โฌ 60,000.= il 5%, su qualsiasi importo superiore a โฌ 60,000.=, il 3%.
Art. 13 Consulenza e sviluppo di prodotti
- Nel caso il Committente chieda a Giving Europe di avere un ruolo di consulenza, questโultima sarร obbligata a occuparsi degli interessi del Committente secondo scienza e coscienza.
- Nel caso dello sviluppo di prodotti, consigli su prodotti promozionali, consigli riguardanti concetti creativi, offerte per progetti di lunga durata con o senza prodotti stampati, ricerche di mercato a livello nazionale e internazionale riguardo prodotti specifici o inchieste su prodotti non descritti concretamente, il Committente dovrร pagare (in tutti i casi in cui non รจ prevista la consegna di prodotti descritti concretamente) una compensazione sotto forma di tariffa oraria o una tariffa fissa da accordare previamente tra le due Parti.
Art. 14 Proprietร intellettuale
- Giving Europe dichiara che, per quanto ne sa, I Prodotti non ledono alcun diritto di proprietร intellettuale di terzi applicabile nei Paesi Bassi. Ciรฒ nonostante, Giving Europe non puรฒ indennizzare il Committente per possibili lesioni dei diritti di proprietร intellettuale di terzi.
- Se Giving Europe fabbrica Prodotti, o li fa fabbricare, su incarico specifico del Committente e sulla base di un design che non รจ stato originato da Giving Europe, il Committente indennizzerร Giving Europe per le lesioni ai diritti di proprietร intellettuale di terzi riguardanti i Prodotti (la loro fabbricazione o il loro uso).
- I diritti dโautore su bozze, disegni, litografie, stampe fotografiche, fotografie, modelli e simili creati da Giving Europe a seconda del caso, saranno sempre mantenuti da questโultima, anche quando il Committente abbia effettuato un ordine a questo riguardo e abbia soddisfatto gli obblighi pecuniari relativi.
- Il Committente si impegna a non ledere (nรฉ a permettere o consentire a terzi di farlo) diritti di proprietร intellettuale di Giving Europe o dei suoi fornitori per quanto riguarda i Prodotti.
Art. 15 Bozze, prove di stampa ed altre prove
- Su richiesta di Giving Europe (o altrimenti), il Committente รจ obbligato a controllare le bozze, le prove di stampa e le altre prove attentamente per trovare difetti e/o carenze e, in caso, a restituirle a Giving Europe il prima possibile, corrette o approvate.
- Lโapprovazione di queste prove/bozze da parte del Committente vale come riconoscimento del fatto che Giving Europe ha svolto le attivitร precedenti alle prove tempestivamente e adeguatamente.
- Giving Europe non รจ responsabile dei difetti e delle carenze non trovate nelle bozze approvate o giร corrette dal Committente.
- Qualsiasi prova o bozza effettuata su richiesta esplicita del Committente verrร addebitata in aggiunta al prezzo stabilito a meno che sia stato accordato esplicitamente che i coste di queste prove sono giร inclusi nel prezzo suddetto.
Art. 16 Restituzione di beni affittati o prestati
- Se Giving Europe, durante lโesecuzione dellโAccordo, ha affittato e/o prestato beni al Committente contro pagamento o in altro modo, il Committente รจ obbligato a restituire questi beni nel loro stato originale, senza difetti e completi, entro quattordici (14) giorni dopo la fine dellโAccordo, per qualsiasi ragione. Il termine descritto vale come scadenza.
- Se il Committente, per qualsiasi ragione, diventa inadempiente riguardo lโobbligo descritto dal paragrafo 1, Giving Europe ha il diritto di recuperare dal Committente il danno e i costi relativi a questo inadempimento, inclusi i costi di sostituzione e la perdita di reddito di affitto, fatti salvi gli altri diritti di cui Giving Europe gode in questo senso.
Art. 17 Responsabilitร Committente
- Il Committente metterร tempestivamente a disposizione di Giving Europe tutti i dati necessari per lโesecuzione delle attivitร di Giving Europe e garantisce la correttezza e completezza di questi dati.
- Il Committente non rimuoverร nรฉ completamente nรฉ parzialmente la marca e/o il marchio distintivo dai Prodotti, nรฉ li renderร invisibili.
Art. 18 Trattamento dei dati personali
- I dati personali saranno trattati in maniera corretta, accurata e riservata, nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti nazionali ed internazionali, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito indicato con l'acronimo โRGPDโ). Ciรฒ comporta anche prestare la propria collaborazione a soddisfare le legittime richieste da parte degli interessati ai sensi del RGPD.
- Inoltre, i dati personali non potranno essere trattati per finalitร diverse dagli obiettivi per i quali sono stati acquisiti e non potranno essere nรฉ archiviati nรฉ trattati per un periodo di tempo piรน lungo dello stretto necessario.
- Dovranno inoltre essere messe in atto opportune garanzie tecniche e organizzative per garantire che i dati personali siano protetti dalla distruzione, perdita o da qualsiasi forma di trattamento illecito, prendendo in considerazione lo stato dell'arte e il tipo di trattamento.
- Laddove applicabile, il Committente dovrร prestare prontamente la propria collaborazione, su richiesta di Giving Europe, per la conclusione di un contratto che verrร messo a disposizione da Giving Europe secondo quanto previsto dall'art. 28 del RGPD (contratto con il responsabile del trattamento) per il trattamento dei dati personali da parte di Giving Europe B.V., sempre che un contratto giร esistente tra le parti non abbia requisiti tali da essere considerato come il contratto summenzionato.
- Giving Europe provvederร a segnalare al Committente nel piรน breve tempo possibile, comunque senza ritardi ingiustificati, eventuali violazioni dei dati personali, nella misura in cui si tratti di dati personali che, nell'ambito di un contratto stipulato dalle parti, siano stati acquisiti dal Committente o trattati per suo conto da Giving Europe e/o che coinvolgano le persone a cui il contratto fa riferimento.
Art. 19 Responsabilitร
- In caso di dolo o colpa grave da parte di Giving Europe o subordinati di Giving Europe in posizioni dirigenziali, Giving Europe non si fa responsabile dei costi, danni o interessi risultanti dai fatti di negligenza delle suddette persone o di altri subordinati di Giving Europe, o persone incaricate da Giving Europe per lโesecuzione dellโAccordo.
- Qualsiasi responsabilitร di Giving Europe per la perdita di profitti o altri danni indiretti รจ esplicitamente fuori discussione.
- La responsabilitร di Giving Europe nei riguardi del Committente si limita, per qualsiasi motivo e di evento in evento (considerando come evento un insieme coerente di eventi), alla somma del contratto (senza IVA). Se non puรฒ essere indicata la somma del contratto, la responsabilitร di Giving Europe si limita allโimporto che riceverร dallโassicuratrice per responsabilitร aziendali.
Art. 20 Annullamento
- Nel caso di una moratoria (provvisoria), bancarotta, chiusura o liquidazione dellโazienda del Committente, tutti gli Accordi con il Committente vengono annullati legalmente, a meno che Giving Europe informi il Committente in un periodo di tempo ragionevole (secondo il caso, su richiesta del curatore o amministratore fiduciario) per richiedere lโadempimento dellโAccordo (o parte di esso), nel cui caso Giving Europe รจ autorizzata, senza necessitร di prova dโinadempimento, a:
- ritardare lโesecuzione dellโAccordo (o degli Accordi) corrispondente finchรฉ il pagamento non sia stato sufficientemente assicurato; e/o
- ritardare tutti gli obblighi possibili relativi al Committente; tutto ciรฒ fatti salvi gli altri diritti di Giving Europe descritti su qualsiasi altro Accordo chiuso col Committente, e senza che Giving Europe sia obbligata a versare alcuna compensazione.
- Se il Committente non adempie tempestivamente (o non adempie, oppure non entro la scadenza accordata) qualsiasi obbligo risultante da qualsiasi Accordo da esso chiuso, il Committente risulta inadempiente e Giving Europe sarร autorizzata, senza necessitร di prova dโinadempienza nรฉ di interventi legali, a:
- ritardare lโesecuzione dellโAccordo e degli Accordi direttamente relativi a questo finchรฉ il pagamento non sia stato sufficientemente assicurato; e/o
- annullare completamente o parzialmente lโAccordo e gli Accordi direttamente relativi a questo; tutto ciรฒ fatti salvi gli altri diritti di Giving Europe descritti su qualsiasi altro Accordo chiuso col Committente, e senza che Giving Europe sia obbligata a versare alcuna compensazione
- In caso di evento descritto dai par. 1 o 2, tutti i reclami di Giving Europe rispetto al Committente, nonchรฉ i reclami derivati dallโAccordo (o dagli Accordi) interessati, diventeranno immediatamente ed interamente esigibili. Inoltre, Giving Europe รจ autorizzata a ritirare i Prodotti interessati (vedi Art. 11). In questo caso, Giving Europe e i suoi rappresentanti autorizzati hanno il potere di accedere ai locali del Committente e di prendere possesso dei Prodotti. Il Committente รจ obbligato a prendere le misure necessario per permettere a Giving Europe di esercitare i suoi diritti.
Art. 21 Controversie, giudice competente e diritto applicabile
- Le controversie tra le Parti, incluse quelle considerate tali da una delle Parti, saranno risolte consensualmente per quanto possibile.
- Se le Parti non riescono ad arrivare a una soluzione, le controversie saranno portate di fronte al giudice competente, nel distretto in cui Giving Europe ha la sua sede (Tribunale di Arnhem, Paesi Bassi), a meno che le norme di competenza ostacolino questa scelta. Il presente Accordo รจ quindi disciplinato, interpretato e attuato conformemente al diritto dei Paesi Bassi.
- Se una clausola appartenente a queste CGV appare come non valida, questo non lede la validitร di tutto lโAccordo. In questo caso, Giving Europe ha il diritto di sostituirla con una clausola simile allโoriginale e non irragionevolmente gravosa per il Committente.
- Gli ordini dโimportazione diretta personalizzati e stampati non possono essere annullati. Nel caso in cui il Partner decidesse comunque di annullare l'ordine, Giving Europe addebiterร tutti i costi.
Art. 22 Lingua
- Queste CGV saranno archiviate in olandese e in inglese. In caso di differenza tra i testi olandesi e inglesi di queste CGV, il testo olandese prevarrร .
- En caso de que ocurra uno de los eventos mencionados en los apartados 1 o 2, todas las reclamaciones respectivas de Giving Europe contra el Mandante y las reclamaciones relacionadas con el/los Acuerdo/s en cuestiรณn serรกn exigibles inmediatamente en su totalidad y Giving Europe estรก autorizada a llevarse los Productos en cuestiรณn (ver el Artรญculo 11). En ese caso, Giving Europe y su/s representante/s autorizado/s pueden personarse en las instalaciones del Mandante y en los edificios del Mandante para tomar posesiรณn de los Productos. El Mandante debe tomar las medidas pertinentes para que Giving Europe tenga la oportunidad de ejercer sus derechos.
- Las controversias entre las partes, incluidas aquellas consideradas como tal por una sola de las partes, se resolverรกn mediante consulta de ambas partes en la medida de lo posible.
- Si las partes no llegaran a acordar una soluciรณn, las controversias se presentarรกn ante el juez competente del distrito en el cual Giving Europe tiene su domicilio (Tribunales de Arnhem, Holanda), con excepciรณn de que la normativa sobre competencia imposibilitara esta elecciรณn. Por consiguiente, este Acuerdo se regirรก e interpretarรก de conformidad y con sujeciรณn a las leyes de Holanda.
- Si alguna disposiciรณn de estas condiciones fuera invรกlida, no afectarรก la validez del Acuerdo en su totalidad. En este caso, Giving Europe tendrรก el derecho de reemplazar dicha disposiciรณn por una disposiciรณn cercana a la invรกlida, siempre que no implique una carga excesiva para el Mandante.
Art. 22 Lingua
- Queste CGV saranno archiviate in olandese e in inglese. In caso di differenza tra i testi olandesi e inglesi di queste CGV, il testo olandese prevarrร .
- En caso de que ocurra uno de los eventos mencionados en los apartados 1 o 2, todas las reclamaciones respectivas de Giving Europe contra el Mandante y las reclamaciones relacionadas con el/los Acuerdo/s en cuestiรณn serรกn exigibles inmediatamente en su totalidad y Giving Europe estรก autorizada a llevarse los Productos en cuestiรณn (ver el Artรญculo 11). En ese caso, Giving Europe y su/s representante/s autorizado/s pueden personarse en las instalaciones del Mandante y en los edificios del Mandante para tomar posesiรณn de los Productos. El Mandante debe tomar las medidas pertinentes para que Giving Europe tenga la oportunidad de ejercer sus derechos.
- Las controversias entre las partes, incluidas aquellas consideradas como tal por una sola de las partes, se resolverรกn mediante consulta de ambas partes en la medida de lo posible.
- Si las partes no llegaran a acordar una soluciรณn, las controversias se presentarรกn ante el juez competente del distrito en el cual Giving Europe tiene su domicilio (Tribunales de Arnhem, Holanda), con excepciรณn de que la normativa sobre competencia imposibilitara esta elecciรณn. Por consiguiente, este Acuerdo se regirรก e interpretarรก de conformidad y con sujeciรณn a las leyes de Holanda.
- Si alguna disposiciรณn de estas condiciones fuera invรกlida, no afectarรก la validez del Acuerdo en su totalidad. En este caso, Giving Europe tendrรก el derecho de reemplazar dicha disposiciรณn por una disposiciรณn cercana a la invรกlida, siempre que no implique una carga excesiva para el Mandante.
Art. 23 - restituzione della merce non stampata
- La merce non stampata puรฒ essere restituita entro quattordici giorni dalla data di spedizione, a condizione che il modulo di reso sia completamente compilato e contenga il numero dell'ordine e le informazioni di tracciabilitร .
- I costi del reso degli articoli non stampati cosรฌ come i costi di trasporto originali dell'ordine non saranno accreditati da Giving Europe.
- Giving Europe si riserva il diritto di addebitare il 5% dell'importo netto dell'ordine per le azioni che devono essere eseguite, con un importo minimo di โฌ 15 IVA esclusa.