Condizioni di fornitura
Art. 1 Definizioni
In queste Condizioni Generali di Vendita (di seguito “CGV”), i seguenti termini vanno intesi secondo le definizioni seguenti:
- Giving Europe: la società a responsabilità limitata Giving Europe B.V., con sede a (4004 JA) Tiel, Stephensonstraat 2 (di seguito, “Giving Europe”);
- Committente: ogni persona fisica o giuridica su ordine della quale Giving Europe consegna prodotti e/o servizi, o con la quale Giving Europe chiude un accordo o con la quale Giving Europe sta discutendo o trattando la prossima chiusura di un accordo;
- Offerta: l’offerta scritta da parte di Giving Europe per consegnare a un certo prezzo una certa quantità di merci o per fornire un servizio ben definito in precedenza;
- Ordine: l’incarico di effettuare la consegna o, in caso, la conferma dell’offerta di Giving Europe da parte del Committente. L’ordine conduce all’accordo, a condizione che questo sia chiuso da una persona appartenente a Giving Europe autorizzata a farlo;
- Prodotti: tutte le merci (compresi documentazioni, disegni, modelli, bozze, campioni, prove di stampa e qualsiasi altro prodotto risultante dai servizi resi dal Committente) che sono parti di un eventuale accordo;
- Servizi: tutte le attività, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi nome (acquisti, incarichi, esternalizzazione di lavoro, ecc.) che Giving Europe svolge per il Committente o in suo nome;
- Accordo: qualsiasi accordo chiuso tra Giving Europe e il Committente, qualsiasi alterazione o aggiunta a tale accordo, nonché tutti gli atti legali effettuati per la preparazione e l’esecuzione di tale accordo;
- Consegna: la consegna delle merci, che passano a essere in possesso (o in potere di disporne) del Committente;
- le Parti: Giving Europe e il Committente;
- per iscritto: il traffico di dati elettronici e/o messaggi inviati via fax e/o messaggi inviati per posta, oppure la consegna di documenti scritti attraverso altri mezzi;
Art. 2 Applicabilità
- In caso di conflitto, gli Accordi fatti specificamente prevalgono su queste CGV.
- Qualsiasi deviazione da queste CGV deve essere accordate per iscritto.
- Queste CGV si applicano a tutte le richieste, Offerte e Accordi riguardanti la consegna di merci da parte di Giving Europe al Committente. Le condizioni generali (sotto qualsiasi nome) del Committente non vanno applicate. Queste vengono rifiutate esplicitamente.
Art. 3 Offerte
- Tutte le Offerte, in qualsiasi forma esse siano, non costituiscono obblighi per Giving Europe, a meno che esse contengano un termine per l’accettazione e siano basate su una consegna in condizioni normali durante l’orario normale di lavoro.
- Se un’Offerta senza obblighi viene accettata, Giving Europe si riserva il diritto di rescindere l’offerta entro due giorni dopo aver ricevuto l’accettazione.
- Immagini, cataloghi, disegni e altri dati forniti a o da Giving Europe sono soggetti ad alterazioni senza preavviso e non impegnano in alcun modo Giving Europe.
Art. 4 Prezzi e revisione dei prezzi
- Salvo diversa indicazione per iscritto, i prezzi forniti da Giving Europe sono basati su una consegna franco fabbrica, magazzino o altro deposito, escluse imposte sulla vendita, d’importazione o altre imposte, dazi o obbligazioni. Sono esclusi anche i costi di carico/scarico e di assicurazione.
- I prezzi e le tariffe accordati sono in EUR (€) salvo diverso accordo per iscritto.
- Un preventivo fornito da Giving Europe non la impegna e serve solo come invito perché il Committente faccia un Ordine.
- Giving Europe si riserva il diritto di determinare che certi articoli possano essere consegnati solo in certe quantità minime.
- Qualsiasi cambio nei fattori che influenzano il prezzo fornito da Giving Europe (includendo prezzi d’acquisto, tassi di cambio, imposte e altri dazi per importazione/esportazione, premi assicurativi, costi di trasporto e altre imposte o dazi) potrà essere comunicato al Committente da Giving Europe.
- Il Committente indennizzerà Giving Europe di tutti gli eventuali costi e danni risultanti:
- dalla mancata o erronea iscrizione del Committente ai fini dell’imposta sulle vendite o imposte simili nel paese CE corrispondente; e/o
- (b) dalla fornitura erronea o intempestiva da parte del Committente a Giving Europe e/o alle autorità di dati riguardanti l’imposta sulle vendite o imposte simili nel paese CE corrispondente.
Art. 5 Tempi di consegna
- I tempi di consegna dati non saranno mai considerati come scadenze, salvo esplicitamente accordato in altro modo. Quindi, in caso di consegna fuori tempo, Giving Europe deve essere dichiarata inadempiente per iscritto.
- Il Committente si assicura che, da parte sua, non esistono ostacoli per lo svolgimento di certi termini accordati, includendo tempi di consegna e accettazione.
- In caso di superazione di qualsiasi termine, il Committente non ha diritto ad alcuna compensazione (per danni) relativa al ritardo in questione. In questo caso, il Committente non ha neanche diritto ad annullare o cancellare l’Accordo, a meno che il ritardo sia tale che non si possa prevedere ragionevolmente che il Committente rispetti l’Accordo (la parte che gli corrisponde). Quindi, il Committente è autorizzato, dopo aver provato la mancanza e la necessità di un periodo di tempo ragionevole per la sua correzione, ad annullare o cancellare l’Accordo via posta certificata. Tuttavia, potrà annullare solo la parte dell’Accordo strettamente necessaria.
- Il tempo di consegna comincia dall’ultimo dei seguenti punti cronologici:
- il giorno di chiusura dell’accordo;
- il giorno di ricezione dei documenti, dati, permessi, ecc. da parte di Giving Europe, necessari per svolgere l’Accordo;
- il giorno di ricezione da parte di Giving Europe dell’ammontare che, secondo l’accordo, deve essere pagato in anticipo dal Committente.
Art. 6 Consegna
- Per l’interpretazione delle condizioni di consegna si applicano gli Incoterms 2010, o la versione più recente, pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).
- Giving Europe si riserva il diritto di consegnare e fatturare il 5% max. in più o in meno della quantità accordata, se si tratta di prodotti fatti specialmente per il Committente o, qualora fosse il caso, Prodotti composti specialmente per esso.
- Le spedizioni separate di merci da parte di Giving Europe sono permesse dopo un’adeguata consultazione, nel caso in cui ogni spedizione deve essere pagata separatamente.
- Salvo accordato altrimenti per iscritto, la consegna delle merci sarà franco fabbrica / magazzino. In questo caso le merci saranno considerate come consegnate da Giving Europe e accettate dal Committente non appena queste saranno offerte al Committente.
- Se un cliente dell’UE (ma fuori dai Paesi Bassi) ritira le merci dal magazzino del fornitore, il cliente deve mostrare una dichiarazione di trasporto merci. Altrimenti, il cliente dovrà pagare l’IVA Olandese.
- Se un cliente extra-UE ritira le merci dal magazzino del fornitore, il cliente deve presentare il Documento di Accompagnamento. Altrimenti, il cliente dovrà pagare l’IVA Olandese.
- Salvo diversi accordi per iscritto, il trasporto avverrà a spese e a rischio del Committente, anche se lo spedizioniere ha stipolato esplicitamente che tutti i documenti di trasporto devono menzionare che ogni danno risultante dal trasporto è a spese e a rischio del mittente (franco fabbrica).
- Se Giving Europe mostra o fornisce un modello, campione o esemplare, questo sarà solamente indicativo:
- le caratteristiche delle merci da consegnare possono variare da quelle del campione, modello o esemplare. Quanto previsto dall’art. 3 si applica di conseguenza.
- Nel caso in cui il Committente non ritiri/accetti i Prodotti (o non li ritiri/accetti tempestivamente) per motivi legalmente non validi, questo sarà considerato inadempiente senza necessità di prova d’inadempienza. In questo caso, Giving Europe è autorizzata a immagazzinare o vendere a terzi i Prodotti a spese e a rischio del Committente, includendo il rischio di perdita di qualità. Il Committente dovrà tuttavia ancora rimborsare il prezzo d’acquisto, aumentato con le spese di ritiro delle merci e con gli interessi, come compensazione – ciò nonostante, in caso, sottraendo il rendimento netto della vendita al terzo.
- La consegna avviene franco fabbrica/magazzino al piano terra di un unico indirizzo, che s’intende come il luogo dal quale si svolge la consegna, o attraverso il quale o a nome di Giving Europe si svolge la consegna. La consegna dei Prodotti viene considerata come effettuata:
- quando si effettua tramite corriere/spedizioniere professionale;
- quando vengono trasferiti i Prodotti a un corriere/spedizioniere professionale;
- se i Prodotti vengono ritirati o sono stati ritirati dal Committente o a suo nome;
- quando i Prodotti vengono
Art. 7 Consegna di merci stampate
- Nel caso in cui Giving Europe riceva l’ordine di consegnare Prodotti che sono stati fabbricati o composti specialmente per il Committente, questi è obbligato a consegnare per l’invio materiale direttamente riproducibile di buona qualità.
- Giving Europe è obbligata esclusivamente a inviare al Committente in anticipo una prova di stampa per la sua approvazione, se questo è stato richiesto dal Committente per iscritto prima di dare l’incarico. In questo caso, Giving Europe s’impegna a inviare al Committente una prova di stampa entro cinque settimane dopo aver ricevuto l’incarico relativo e dopo aver ricevuto i materiali da utilizzare. Questa prova di stampa si considererà come approvata se non vi sono reazioni per iscritto entro cinque giorni.
- Tutte le spese di stampa o relative alla stampa saranno addebitate separatamente e non sono incluse nei prezzi accordati, salvo altri accordi che specifichino esplicitamente il contrario.
Art. 8 Forza maggiore
- Se la consegna è impedita completamente o parzialmente per causa di forza maggiore, Giving Europe è autorizzata a paralizzare la consegna o ad annullare l’Accordo completamente o parzialmente sempre che non sia stato eseguito, e a richiedere il pagamento delle parti che sono state eseguite, tutto ciò senza essere obbligata a pagare alcun danno al Commitente.
- Le Parti s’informeranno a vicenda il prima possibile di una eventuale situazione di forza maggiore.
- Se questa situazione di forza maggiore ha superato i tre mesi di durata, ambedue le Parti hanno il diritto di annullare completamente o parzialmente l’Accordo, sempre per iscritto.
- In queste CGV, “forza maggiore” è intesa come qualsiasi circostanza indipendente dalla volontà di Giving Europe – anche nel caso in cui questa circostanza possa già essere prevista al momento di chiudere l’Accordo – la quale impedisce permanentemente o temporalmente il compimento dell’Accordo, includendo, se non già inclusa in questa definizione, guerra, pericolo di guerra, guerra civile, rivolta, sciopero, serrata, problemi ai trasporti, incendio e/o interruzioni gravi nell’operatività di Giving Europe o dei suoi fornitori.
Art. 9 Reclami
- I reclami riguardanti difetti notevoli devono essere inviati per iscritto entro otto giorni dalla consegna delle merci, termine dopo il quale Giving Europe non è più obbligata a fornire alcun compenso. I difetti non ragionevolmente accertati entro il suddetto termine devono essere comunicati per iscritto a Giving Europe immediatamente dopo essere stati accertati, ma non oltre 30 giorno dall’arrivo dei Prodotti.
- Dopo aver scoperto qualsiasi difetto, il Committente è obbligato a smettere immediatamente di usare e/o di inoltrare a terzi i Prodotti relativi.
- Il Committente offrirà tutta l’assistenza, come richiesto da Giving Europe, per accertare la natura dei reclami, ad esempio dando l’opportunità a Giving Europe di compiere un’investigazione al riguardo, oppure ordinando un’investigazione per suo conto, oppure restituendo esempi dei Prodotti difettosi a spese di Giving Europe.
- Non è possibile per il Committente restituire i Prodotti prima di averne ricevuto l’autorizzazione per iscritto da Giving Europe. Il costo dell’invio di restituzione sono a carico del Committente e i Prodotti rimangono a rischio del Committente. La restituzione non implica alcuna conferma di responsabilità.
- I difetti relativi a una partita separata di Prodotti, la quale forma parte di una consegna di più partite, autorizzano il Committente solo ad annullare l’Accordo completo se si prevede che il Committente non può soddisfare ragionevolmente la parte rimanente dell’Accordo.
Art. 10 Garanzia
- Se Giving Europe consegna Prodotti al Committente che ha ricevuto dai suoi fornitori, Giving Europe non è mai obbligata a garantire per essi né si assume responsabilità alcuna riguardo il Committente se non nella misura in cui Giving Europe può esigere ai suoi fornitori.
- I Prodotti restano completamente a rischio del Committente nel caso in cui Giving Europe svolgesse attività di riparazione ai Prodotti, eccetto nel caso in cui le riparazioni fossero state causate da un adempimento difettoso da parte di Giving Europe e non ci si possa aspettare oggettivamente che il Committente assicuri i Prodotti per il suddetto rischio.
Art. 11 Riserva in materia di proprietà
- Giving Europe si riserva il diritto di proprietà per tutte le merci consegnate da essa al Committente finché il prezzo d’acquisto per queste merci sia stato pagato completamente.
- Nel caso in cui Giving Europe, nel contesto dell’Accordo chiuso con il Committente, svolgesse attività in beneficio del Committente che devono essere rimborsate dal Committente, il diritto riservato di proprietà si applica anche finché il Committente non abbia rimborsato queste attività completamente.
- Il diritto riservato di proprietà si applica anche per quanto riguarda i reclami di Giving Europe verso il Committente dovuti a uno o più mancati impegni di quest’ultimo nei riguardi di Giving Europe.
- Finché la proprietà delle merci consegnate non sia stata trasferita al Committente, questi non potrà ipotecarle né dare a terzi alcun diritto su di esse, se non quei diritti presenti nel contesto del funzionamento normale dell’azienda, in cui il Committente si impegna, nel caso di vendita a credito, a richiedere dai suoi clienti una riserva di proprietà sulla base di quanto previsto da questo articolo.
- Il Committente è obbligato a conservare con cura e come proprietà riconoscibile di Giving Europe i Prodotti che sono stati consegnati sotto riserva di proprietà, ed è obbligato anche ad assicurarli contro rischi quali incendi, esplosioni, danni e furti. Alla prima richiesta di Giving Europe in tal senso, il Committente cederà a Giving Europe tutti i diritti nei confronti degli assicuratori concernenti questi fini.
- Se e nella misura in cui Giving Europe sia la proprietaria dei Prodotti, il Committente comunicherà tempestivamente a Giving Europe quando qualsiasi parte dei Prodotti verrà persa, danneggiata o se i Prodotti (o qualsiasi parte di essi) sono stati sequestrati e/o altrimenti rivendicati. Inoltre, il Committente informerà Giving Europe alla sua prima richiesta su dove si trovano i Prodotti di cui Giving Europe è proprietaria.
- In caso di sequestro, moratoria (provvisoria) o bancarotta, il Committente mostrerà immediatamente all’ufficiale giudiziario, ricevente o curatore fallimentare i diritti (di proprietà) di Giving Europe.
Art. 12 Pagamento
- Salvo diversamente accordato per iscritto e fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo, i pagamenti a Giving Europe devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura, data che sarà considerata come scadenza. La data dell’entrata di credito sul conto bancario di Giving Europe vale come data di pagamento effettuato.
- Salvo accordi esplicitamente diversi, tutti i pagamenti del Committente, a prescindere dal metodo usato, saranno utilizzati in primo luogo per ridurre i costi, poi per ridurre l’interesse apparente e finalmente per ridurre le mancanze delle fatture non ancora pagate.
- Giving Europe deve essere informata per iscritto di possibili obiezioni riguardo fatture, specificazioni, descrizioni e prezzi entro 8 giorni dalla data della fattura. Se questo non è possibile per qualsiasi causa non imputabile al Committente, il Committente comunicherà a Giving Europe le sue obiezioni ragionevolmente il prima possibile.
- Il raffronto dei debiti o altre forme di regolamento non sono mai autorizzate senza un accordo esplicito previo. Giving Europe ha sempre il diritto, prima della consegna o prima di continuare la consegna, di chiedere al Committente – secondo il giudizio di Giving Europe – un pagamento previo sufficiente o una sicurezza del rispetto dell’obbligo di pagare, per cui Giving Europe è autorizzata a sospendere ulteriori consegne se il Committente non soddisfa queste richieste, anche nel caso di aver prefissato un tempo di consegna, tutto ciò fatto salvo il diritto di Giving Europe di reclamare una compensazione per via di un intempestivo adempimento delle richieste o, in caso, di un mancato adempimento dell’Accordo.
- Se il Committente non paga entro il termine accordato, risulterà inadempiente senza necessità di una notifica di inadempimento, e Giving Europe si riserva il diritto –senza necessità di prove dell’inadempimento– di addebitare l’interesse dalla scadenza delle fatture non pagate al tasso del 2% sopra l’interesse commerciale legale.
- Se il Committente risultasse inadempiente, da quel momento tutte le restanti pretese di Giving Europe nei confronti del Committente diventano immediatamente esigibili.
- Tutte le spese di riscossione extra-giudiziali affrontate da Giving Europe saranno a conto del Committente e sono calcolate in proporzione all’importo ancora non corrisposto come indicato di seguito, fermo restando che queste saranno almeno di € 70,=. Le spese di riscossione extra-giudiziarie saranno calcolate in proporzione all’importo principale come segue:
- sui primi € 3,000.= il 15%, sull’importo seguente fino a € 6,000.= il 10%, sull’importo seguente fino a € 15,000.= l’8%, sull’importo seguente fino a € 60,000.= il 5%, su qualsiasi importo superiore a € 60,000.=, il 3%.
Art. 13 Consulenza e sviluppo di prodotti
- Nel caso il Committente chieda a Giving Europe di avere un ruolo di consulenza, quest’ultima sarà obbligata a occuparsi degli interessi del Committente secondo scienza e coscienza.
- Nel caso dello sviluppo di prodotti, consigli su prodotti promozionali, consigli riguardanti concetti creativi, offerte per progetti di lunga durata con o senza prodotti stampati, ricerche di mercato a livello nazionale e internazionale riguardo prodotti specifici o inchieste su prodotti non descritti concretamente, il Committente dovrà pagare (in tutti i casi in cui non è prevista la consegna di prodotti descritti concretamente) una compensazione sotto forma di tariffa oraria o una tariffa fissa da accordare previamente tra le due Parti.
Art. 14 Proprietà intellettuale
- Giving Europe dichiara che, per quanto ne sa, I Prodotti non ledono alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi applicabile nei Paesi Bassi. Ciò nonostante, Giving Europe non può indennizzare il Committente per possibili lesioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Se Giving Europe fabbrica Prodotti, o li fa fabbricare, su incarico specifico del Committente e sulla base di un design che non è stato originato da Giving Europe, il Committente indennizzerà Giving Europe per le lesioni ai diritti di proprietà intellettuale di terzi riguardanti i Prodotti (la loro fabbricazione o il loro uso).
- I diritti d’autore su bozze, disegni, litografie, stampe fotografiche, fotografie, modelli e simili creati da Giving Europe a seconda del caso, saranno sempre mantenuti da quest’ultima, anche quando il Committente abbia effettuato un ordine a questo riguardo e abbia soddisfatto gli obblighi pecuniari relativi.
- Il Committente si impegna a non ledere (né a permettere o consentire a terzi di farlo) diritti di proprietà intellettuale di Giving Europe o dei suoi fornitori per quanto riguarda i Prodotti.
Art. 15 Bozze, prove di stampa ed altre prove
- Su richiesta di Giving Europe (o altrimenti), il Committente è obbligato a controllare le bozze, le prove di stampa e le altre prove attentamente per trovare difetti e/o carenze e, in caso, a restituirle a Giving Europe il prima possibile, corrette o approvate.
- L’approvazione di queste prove/bozze da parte del Committente vale come riconoscimento del fatto che Giving Europe ha svolto le attività precedenti alle prove tempestivamente e adeguatamente.
- Giving Europe non è responsabile dei difetti e delle carenze non trovate nelle bozze approvate o già corrette dal Committente.
- Qualsiasi prova o bozza effettuata su richiesta esplicita del Committente verrà addebitata in aggiunta al prezzo stabilito a meno che sia stato accordato esplicitamente che i coste di queste prove sono già inclusi nel prezzo suddetto.
Art. 16 Restituzione di beni affittati o prestati
- Se Giving Europe, durante l’esecuzione dell’Accordo, ha affittato e/o prestato beni al Committente contro pagamento o in altro modo, il Committente è obbligato a restituire questi beni nel loro stato originale, senza difetti e completi, entro quattordici (14) giorni dopo la fine dell’Accordo, per qualsiasi ragione. Il termine descritto vale come scadenza.
- Se il Committente, per qualsiasi ragione, diventa inadempiente riguardo l’obbligo descritto dal paragrafo 1, Giving Europe ha il diritto di recuperare dal Committente il danno e i costi relativi a questo inadempimento, inclusi i costi di sostituzione e la perdita di reddito di affitto, fatti salvi gli altri diritti di cui Giving Europe gode in questo senso.
Art. 17 Responsabilità Committente
- Il Committente metterà tempestivamente a disposizione di Giving Europe tutti i dati necessari per l’esecuzione delle attività di Giving Europe e garantisce la correttezza e completezza di questi dati.
- Il Committente non rimuoverà né completamente né parzialmente la marca e/o il marchio distintivo dai Prodotti, né li renderà invisibili.
Art. 18 Trattamento dei dati personali
- I dati personali saranno trattati in maniera corretta, accurata e riservata, nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti nazionali ed internazionali, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito indicato con l'acronimo “RGPD”). Ciò comporta anche prestare la propria collaborazione a soddisfare le legittime richieste da parte degli interessati ai sensi del RGPD.
- Inoltre, i dati personali non potranno essere trattati per finalità diverse dagli obiettivi per i quali sono stati acquisiti e non potranno essere né archiviati né trattati per un periodo di tempo più lungo dello stretto necessario.
- Dovranno inoltre essere messe in atto opportune garanzie tecniche e organizzative per garantire che i dati personali siano protetti dalla distruzione, perdita o da qualsiasi forma di trattamento illecito, prendendo in considerazione lo stato dell'arte e il tipo di trattamento.
- Laddove applicabile, il Committente dovrà prestare prontamente la propria collaborazione, su richiesta di Giving Europe, per la conclusione di un contratto che verrà messo a disposizione da Giving Europe secondo quanto previsto dall'art. 28 del RGPD (contratto con il responsabile del trattamento) per il trattamento dei dati personali da parte di Giving Europe B.V., sempre che un contratto già esistente tra le parti non abbia requisiti tali da essere considerato come il contratto summenzionato.
- Giving Europe provvederà a segnalare al Committente nel più breve tempo possibile, comunque senza ritardi ingiustificati, eventuali violazioni dei dati personali, nella misura in cui si tratti di dati personali che, nell'ambito di un contratto stipulato dalle parti, siano stati acquisiti dal Committente o trattati per suo conto da Giving Europe e/o che coinvolgano le persone a cui il contratto fa riferimento.
Art. 19 Responsabilità
- In caso di dolo o colpa grave da parte di Giving Europe o subordinati di Giving Europe in posizioni dirigenziali, Giving Europe non si fa responsabile dei costi, danni o interessi risultanti dai fatti di negligenza delle suddette persone o di altri subordinati di Giving Europe, o persone incaricate da Giving Europe per l’esecuzione dell’Accordo.
- Qualsiasi responsabilità di Giving Europe per la perdita di profitti o altri danni indiretti è esplicitamente fuori discussione.
- La responsabilità di Giving Europe nei riguardi del Committente si limita, per qualsiasi motivo e di evento in evento (considerando come evento un insieme coerente di eventi), alla somma del contratto (senza IVA). Se non può essere indicata la somma del contratto, la responsabilità di Giving Europe si limita all’importo che riceverà dall’assicuratrice per responsabilità aziendali.
Art. 20 Annullamento
- Nel caso di una moratoria (provvisoria), bancarotta, chiusura o liquidazione dell’azienda del Committente, tutti gli Accordi con il Committente vengono annullati legalmente, a meno che Giving Europe informi il Committente in un periodo di tempo ragionevole (secondo il caso, su richiesta del curatore o amministratore fiduciario) per richiedere l’adempimento dell’Accordo (o parte di esso), nel cui caso Giving Europe è autorizzata, senza necessità di prova d’inadempimento, a:
- ritardare l’esecuzione dell’Accordo (o degli Accordi) corrispondente finché il pagamento non sia stato sufficientemente assicurato; e/o
- ritardare tutti gli obblighi possibili relativi al Committente; tutto ciò fatti salvi gli altri diritti di Giving Europe descritti su qualsiasi altro Accordo chiuso col Committente, e senza che Giving Europe sia obbligata a versare alcuna compensazione.
- Se il Committente non adempie tempestivamente (o non adempie, oppure non entro la scadenza accordata) qualsiasi obbligo risultante da qualsiasi Accordo da esso chiuso, il Committente risulta inadempiente e Giving Europe sarà autorizzata, senza necessità di prova d’inadempienza né di interventi legali, a:
- ritardare l’esecuzione dell’Accordo e degli Accordi direttamente relativi a questo finché il pagamento non sia stato sufficientemente assicurato; e/o
- annullare completamente o parzialmente l’Accordo e gli Accordi direttamente relativi a questo; tutto ciò fatti salvi gli altri diritti di Giving Europe descritti su qualsiasi altro Accordo chiuso col Committente, e senza che Giving Europe sia obbligata a versare alcuna compensazione
- In caso di evento descritto dai par. 1 o 2, tutti i reclami di Giving Europe rispetto al Committente, nonché i reclami derivati dall’Accordo (o dagli Accordi) interessati, diventeranno immediatamente ed interamente esigibili. Inoltre, Giving Europe è autorizzata a ritirare i Prodotti interessati (vedi Art. 11). In questo caso, Giving Europe e i suoi rappresentanti autorizzati hanno il potere di accedere ai locali del Committente e di prendere possesso dei Prodotti. Il Committente è obbligato a prendere le misure necessario per permettere a Giving Europe di esercitare i suoi diritti.
Art. 21 Controversie, giudice competente e diritto applicabile
- Le controversie tra le Parti, incluse quelle considerate tali da una delle Parti, saranno risolte consensualmente per quanto possibile.
- Se le Parti non riescono ad arrivare a una soluzione, le controversie saranno portate di fronte al giudice competente, nel distretto in cui Giving Europe ha la sua sede (Tribunale di Arnhem, Paesi Bassi), a meno che le norme di competenza ostacolino questa scelta. Il presente Accordo è quindi disciplinato, interpretato e attuato conformemente al diritto dei Paesi Bassi.
- Se una clausola appartenente a queste CGV appare come non valida, questo non lede la validità di tutto l’Accordo. In questo caso, Giving Europe ha il diritto di sostituirla con una clausola simile all’originale e non irragionevolmente gravosa per il Committente.
- Gli ordini d’importazione diretta personalizzati e stampati non possono essere annullati. Nel caso in cui il Partner decidesse comunque di annullare l'ordine, Giving Europe addebiterà tutti i costi.
Art. 22 Lingua
- Queste CGV saranno archiviate in olandese e in inglese. In caso di differenza tra i testi olandesi e inglesi di queste CGV, il testo olandese prevarrà.
- En caso de que ocurra uno de los eventos mencionados en los apartados 1 o 2, todas las reclamaciones respectivas de Giving Europe contra el Mandante y las reclamaciones relacionadas con el/los Acuerdo/s en cuestión serán exigibles inmediatamente en su totalidad y Giving Europe está autorizada a llevarse los Productos en cuestión (ver el Artículo 11). En ese caso, Giving Europe y su/s representante/s autorizado/s pueden personarse en las instalaciones del Mandante y en los edificios del Mandante para tomar posesión de los Productos. El Mandante debe tomar las medidas pertinentes para que Giving Europe tenga la oportunidad de ejercer sus derechos.
- Las controversias entre las partes, incluidas aquellas consideradas como tal por una sola de las partes, se resolverán mediante consulta de ambas partes en la medida de lo posible.
- Si las partes no llegaran a acordar una solución, las controversias se presentarán ante el juez competente del distrito en el cual Giving Europe tiene su domicilio (Tribunales de Arnhem, Holanda), con excepción de que la normativa sobre competencia imposibilitara esta elección. Por consiguiente, este Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad y con sujeción a las leyes de Holanda.
- Si alguna disposición de estas condiciones fuera inválida, no afectará la validez del Acuerdo en su totalidad. En este caso, Giving Europe tendrá el derecho de reemplazar dicha disposición por una disposición cercana a la inválida, siempre que no implique una carga excesiva para el Mandante.
Art. 22 Lingua
- Queste CGV saranno archiviate in olandese e in inglese. In caso di differenza tra i testi olandesi e inglesi di queste CGV, il testo olandese prevarrà.
- En caso de que ocurra uno de los eventos mencionados en los apartados 1 o 2, todas las reclamaciones respectivas de Giving Europe contra el Mandante y las reclamaciones relacionadas con el/los Acuerdo/s en cuestión serán exigibles inmediatamente en su totalidad y Giving Europe está autorizada a llevarse los Productos en cuestión (ver el Artículo 11). En ese caso, Giving Europe y su/s representante/s autorizado/s pueden personarse en las instalaciones del Mandante y en los edificios del Mandante para tomar posesión de los Productos. El Mandante debe tomar las medidas pertinentes para que Giving Europe tenga la oportunidad de ejercer sus derechos.
- Las controversias entre las partes, incluidas aquellas consideradas como tal por una sola de las partes, se resolverán mediante consulta de ambas partes en la medida de lo posible.
- Si las partes no llegaran a acordar una solución, las controversias se presentarán ante el juez competente del distrito en el cual Giving Europe tiene su domicilio (Tribunales de Arnhem, Holanda), con excepción de que la normativa sobre competencia imposibilitara esta elección. Por consiguiente, este Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad y con sujeción a las leyes de Holanda.
- Si alguna disposición de estas condiciones fuera inválida, no afectará la validez del Acuerdo en su totalidad. En este caso, Giving Europe tendrá el derecho de reemplazar dicha disposición por una disposición cercana a la inválida, siempre que no implique una carga excesiva para el Mandante.
Art. 23 - restituzione della merce non stampata
- La merce non stampata può essere restituita entro quattordici giorni dalla data di spedizione, a condizione che il modulo di reso sia completamente compilato e contenga il numero dell'ordine e le informazioni di tracciabilità.
- I costi del reso degli articoli non stampati così come i costi di trasporto originali dell'ordine non saranno accreditati da Giving Europe.
- Giving Europe si riserva il diritto di addebitare il 5% dell'importo netto dell'ordine per le azioni che devono essere eseguite, con un importo minimo di € 15 IVA esclusa.