Condizioni di fornitura

Art. 1 Definizioni

In queste Condizioni Generali di Vendita (di seguito โ€œCGVโ€), i seguenti termini vanno intesi secondo le definizioni seguenti:

  • Giving Europe: la societร  a responsabilitร  limitata Giving Europe B.V., con sede a (4004 JA) Tiel, Stephensonstraat 2 (di seguito, โ€œGiving Europeโ€); 
  • Committente: ogni persona fisica o giuridica su ordine della quale Giving Europe consegna prodotti e/o servizi, o con la quale Giving Europe chiude un accordo o con la quale Giving Europe sta discutendo o trattando la prossima chiusura di un accordo;
  • Offerta: lโ€™offerta scritta da parte di Giving Europe per consegnare a un certo prezzo una certa quantitร  di merci o per fornire un servizio ben definito in precedenza;
  • Ordine: lโ€™incarico di effettuare la consegna o, in caso, la conferma dellโ€™offerta di Giving Europe da parte del Committente. Lโ€™ordine conduce allโ€™accordo, a condizione che questo sia chiuso da una persona appartenente a Giving Europe autorizzata a farlo;
  • Prodotti: tutte le merci (compresi documentazioni, disegni, modelli, bozze, campioni, prove di stampa e qualsiasi altro prodotto risultante dai servizi resi dal Committente) che sono parti di un eventuale accordo;
  • Servizi: tutte le attivitร , in qualsiasi forma e sotto qualsiasi nome (acquisti, incarichi, esternalizzazione di lavoro, ecc.) che Giving Europe svolge per il Committente o in suo nome;
  • Accordo: qualsiasi accordo chiuso tra Giving Europe e il Committente, qualsiasi alterazione o aggiunta a tale accordo, nonchรฉ tutti gli atti legali effettuati per la preparazione e lโ€™esecuzione di tale accordo;
  • Consegna: la consegna delle merci, che passano a essere in possesso (o in potere di disporne) del Committente;
  • le Parti: Giving Europe e il Committente; 
  • per iscritto: il traffico di dati elettronici e/o messaggi inviati via fax e/o messaggi inviati per posta, oppure la consegna di documenti scritti attraverso altri mezzi;

 

Art. 2 Applicabilitร  

  • In caso di conflitto, gli Accordi fatti specificamente prevalgono su queste CGV.
  • Qualsiasi deviazione da queste CGV deve essere accordate per iscritto.
  • Queste CGV si applicano a tutte le richieste, Offerte e Accordi riguardanti la consegna di merci da parte di Giving Europe al Committente. Le condizioni generali (sotto qualsiasi nome) del Committente non vanno applicate. Queste vengono rifiutate esplicitamente.

 

Art. 3 Offerte 

  • Tutte le Offerte, in qualsiasi forma esse siano, non costituiscono obblighi per Giving Europe, a meno che esse contengano un termine per lโ€™accettazione e siano basate su una consegna in condizioni normali durante lโ€™orario normale di lavoro.
  • Se unโ€™Offerta senza obblighi viene accettata, Giving Europe si riserva il diritto di rescindere lโ€™offerta entro due giorni dopo aver ricevuto lโ€™accettazione. 
  • Immagini, cataloghi, disegni e altri dati forniti a o da Giving Europe sono soggetti ad alterazioni senza preavviso e non impegnano in alcun modo Giving Europe.

 

Art. 4 Prezzi e revisione dei prezzi 

  • Salvo diversa indicazione per iscritto, i prezzi forniti da Giving Europe sono basati su una consegna franco fabbrica, magazzino o altro deposito, escluse imposte sulla vendita, dโ€™importazione o altre imposte, dazi o obbligazioni. Sono esclusi anche i costi di carico/scarico e di assicurazione.
  • I prezzi e le tariffe accordati sono in EUR (โ‚ฌ) salvo diverso accordo per iscritto.
  • Un preventivo fornito da Giving Europe non la impegna e serve solo come invito perchรฉ il Committente faccia un Ordine.
  • Giving Europe si riserva il diritto di determinare che certi articoli possano essere consegnati solo in certe quantitร  minime. 
  • Qualsiasi cambio nei fattori che influenzano il prezzo fornito da Giving Europe (includendo prezzi dโ€™acquisto, tassi di cambio, imposte e altri dazi per importazione/esportazione, premi assicurativi, costi di trasporto e altre imposte o dazi) potrร  essere comunicato al Committente da Giving Europe.
  • Il Committente indennizzerร  Giving Europe di tutti gli eventuali costi e danni risultanti:
    • dalla mancata o erronea iscrizione del Committente ai fini dellโ€™imposta sulle vendite o imposte simili nel paese CE corrispondente; e/o 
    • (b) dalla fornitura erronea o intempestiva da parte del Committente a Giving Europe e/o alle autoritร  di dati riguardanti lโ€™imposta sulle vendite o imposte simili nel paese CE corrispondente.

 

Art. 5 Tempi di consegna 

  • I tempi di consegna dati non saranno mai considerati come scadenze, salvo esplicitamente accordato in altro modo. Quindi, in caso di consegna fuori tempo, Giving Europe deve essere dichiarata inadempiente per iscritto.
  • Il Committente si assicura che, da parte sua, non esistono ostacoli per lo svolgimento di certi termini accordati, includendo tempi di consegna e accettazione.
  • In caso di superazione di qualsiasi termine, il Committente non ha diritto ad alcuna compensazione (per danni) relativa al ritardo in questione. In questo caso, il Committente non ha neanche diritto ad annullare o cancellare lโ€™Accordo, a meno che il ritardo sia tale che non si possa prevedere ragionevolmente che il Committente rispetti lโ€™Accordo (la parte che gli corrisponde). Quindi, il Committente รจ autorizzato, dopo aver provato la mancanza e la necessitร  di un periodo di tempo ragionevole per la sua correzione, ad annullare o cancellare lโ€™Accordo via posta certificata. Tuttavia, potrร  annullare solo la parte dellโ€™Accordo strettamente necessaria.
  • Il tempo di consegna comincia dallโ€™ultimo dei seguenti punti cronologici:
    • il giorno di chiusura dellโ€™accordo;
    • il giorno di ricezione dei documenti, dati, permessi, ecc. da parte di Giving Europe, necessari per svolgere lโ€™Accordo;
    • il giorno di ricezione da parte di Giving Europe dellโ€™ammontare che, secondo lโ€™accordo, deve essere pagato in anticipo dal Committente. 

 

Art. 6 Consegna 

  • Per lโ€™interpretazione delle condizioni di consegna si applicano gli Incoterms 2010, o la versione piรน recente, pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).
  • Giving Europe si riserva il diritto di consegnare e fatturare il 5% max. in piรน o in meno della quantitร  accordata, se si tratta di prodotti fatti specialmente per il Committente o, qualora fosse il caso, Prodotti composti specialmente per esso. 
  • Le spedizioni separate di merci da parte di Giving Europe sono permesse dopo unโ€™adeguata consultazione, nel caso in cui ogni spedizione deve essere pagata separatamente.
  • Salvo accordato altrimenti per iscritto, la consegna delle merci sarร  franco fabbrica / magazzino. In questo caso le merci saranno considerate come consegnate da Giving Europe e accettate dal Committente non appena queste saranno offerte al Committente.
  • Se un cliente dellโ€™UE (ma fuori dai Paesi Bassi) ritira le merci dal magazzino del fornitore, il cliente deve mostrare una dichiarazione di trasporto merci. Altrimenti, il cliente dovrร  pagare lโ€™IVA Olandese.
  • Se un cliente extra-UE ritira le merci dal magazzino del fornitore, il cliente deve presentare il Documento di Accompagnamento. Altrimenti, il cliente dovrร  pagare lโ€™IVA Olandese.
  • Salvo diversi accordi per iscritto, il trasporto avverrร  a spese e a rischio del Committente, anche se lo spedizioniere ha stipolato esplicitamente che tutti i documenti di trasporto devono menzionare che ogni danno risultante dal trasporto รจ a spese e a rischio del mittente (franco fabbrica).
  • Se Giving Europe mostra o fornisce un modello, campione o esemplare, questo sarร  solamente indicativo:
    • le caratteristiche delle merci da consegnare possono variare da quelle del campione, modello o esemplare. Quanto previsto dallโ€™art. 3 si applica di conseguenza.
  • Nel caso in cui il Committente non ritiri/accetti i Prodotti (o non li ritiri/accetti tempestivamente) per motivi legalmente non validi, questo sarร  considerato inadempiente senza necessitร  di prova dโ€™inadempienza. In questo caso, Giving Europe รจ autorizzata a immagazzinare o vendere a terzi i Prodotti a spese e a rischio del Committente, includendo il rischio di perdita di qualitร . Il Committente dovrร  tuttavia ancora rimborsare il prezzo dโ€™acquisto, aumentato con le spese di ritiro delle merci e con gli interessi, come compensazione โ€“ ciรฒ nonostante, in caso, sottraendo il rendimento netto della vendita al terzo. 
  • La consegna avviene franco fabbrica/magazzino al piano terra di un unico indirizzo, che sโ€™intende come il luogo dal quale si svolge la consegna, o attraverso il quale o a nome di Giving Europe si svolge la consegna. La consegna dei Prodotti viene considerata come effettuata: 
    • quando si effettua tramite corriere/spedizioniere professionale;
    • quando vengono trasferiti i Prodotti a un corriere/spedizioniere professionale;
    • se i Prodotti vengono ritirati o sono stati ritirati dal Committente o a suo nome;
    • quando i Prodotti vengono

 

Art. 7 Consegna di merci stampate 

  • Nel caso in cui Giving Europe riceva lโ€™ordine di consegnare Prodotti che sono stati fabbricati o composti specialmente per il Committente, questi รจ obbligato a consegnare per lโ€™invio materiale direttamente riproducibile di buona qualitร .
  • Giving Europe รจ obbligata esclusivamente a inviare al Committente in anticipo una prova di stampa per la sua approvazione, se questo รจ stato richiesto dal Committente per iscritto prima di dare lโ€™incarico. In questo caso, Giving Europe sโ€™impegna a inviare al Committente una prova di stampa entro cinque settimane dopo aver ricevuto lโ€™incarico relativo e dopo aver ricevuto i materiali da utilizzare. Questa prova di stampa si considererร  come approvata se non vi sono reazioni per iscritto entro cinque giorni.
  • Tutte le spese di stampa o relative alla stampa saranno addebitate separatamente e non sono incluse nei prezzi accordati, salvo altri accordi che specifichino esplicitamente il contrario.

 

Art. 8 Forza maggiore 

  • Se la consegna รจ impedita completamente o parzialmente per causa di forza maggiore, Giving Europe รจ autorizzata a paralizzare la consegna o ad annullare lโ€™Accordo completamente o parzialmente sempre che non sia stato eseguito, e a richiedere il pagamento delle parti che sono state eseguite, tutto ciรฒ senza essere obbligata a pagare alcun danno al Commitente.
  • Le Parti sโ€™informeranno a vicenda il prima possibile di una eventuale situazione di forza maggiore.
  • Se questa situazione di forza maggiore ha superato i tre mesi di durata, ambedue le Parti hanno il diritto di annullare completamente o parzialmente lโ€™Accordo, sempre per iscritto.
  • In queste CGV, โ€œforza maggioreโ€ รจ intesa come qualsiasi circostanza indipendente dalla volontร  di Giving Europe โ€“ anche nel caso in cui questa circostanza possa giร  essere prevista al momento di chiudere lโ€™Accordo โ€“ la quale impedisce permanentemente o temporalmente il compimento dellโ€™Accordo, includendo, se non giร  inclusa in questa definizione, guerra, pericolo di guerra, guerra civile, rivolta, sciopero, serrata, problemi ai trasporti, incendio e/o interruzioni gravi nellโ€™operativitร  di Giving Europe o dei suoi fornitori.

 

Art. 9 Reclami

  • I reclami riguardanti difetti notevoli devono essere inviati per iscritto entro otto giorni dalla consegna delle merci, termine dopo il quale Giving Europe non รจ piรน obbligata a fornire alcun compenso. I difetti non ragionevolmente accertati entro il suddetto termine devono essere comunicati per iscritto a Giving Europe immediatamente dopo essere stati accertati, ma non oltre 30 giorno dallโ€™arrivo dei Prodotti.
  • Dopo aver scoperto qualsiasi difetto, il Committente รจ obbligato a smettere immediatamente di usare e/o di inoltrare a terzi i Prodotti relativi.
  • Il Committente offrirร  tutta lโ€™assistenza, come richiesto da Giving Europe, per accertare la natura dei reclami, ad esempio dando lโ€™opportunitร  a Giving Europe di compiere unโ€™investigazione al riguardo, oppure ordinando unโ€™investigazione per suo conto, oppure restituendo esempi dei Prodotti difettosi a spese di Giving Europe.
  • Non รจ possibile per il Committente restituire i Prodotti prima di averne ricevuto lโ€™autorizzazione per iscritto da Giving Europe. Il costo dellโ€™invio di restituzione sono a carico del Committente e i Prodotti rimangono a rischio del Committente. La restituzione non implica alcuna conferma di responsabilitร .
  • I difetti relativi a una partita separata di Prodotti, la quale forma parte di una consegna di piรน partite, autorizzano il Committente solo ad annullare lโ€™Accordo completo se si prevede che il Committente non puรฒ soddisfare ragionevolmente la parte rimanente dellโ€™Accordo.

 

Art. 10 Garanzia 

  • Se Giving Europe consegna Prodotti al Committente che ha ricevuto dai suoi fornitori, Giving Europe non รจ mai obbligata a garantire per essi nรฉ si assume responsabilitร  alcuna riguardo il Committente se non nella misura in cui Giving Europe puรฒ esigere ai suoi fornitori.
  • I Prodotti restano completamente a rischio del Committente nel caso in cui Giving Europe svolgesse attivitร  di riparazione ai Prodotti, eccetto nel caso in cui le riparazioni fossero state causate da un adempimento difettoso da parte di Giving Europe e non ci si possa aspettare oggettivamente che il Committente assicuri i Prodotti per il suddetto rischio.

 

Art. 11 Riserva in materia di proprietร  

  • Giving Europe si riserva il diritto di proprietร  per tutte le merci consegnate da essa al Committente finchรฉ il prezzo dโ€™acquisto per queste merci sia stato pagato completamente.
  • Nel caso in cui Giving Europe, nel contesto dellโ€™Accordo chiuso con il Committente, svolgesse attivitร  in beneficio del Committente che devono essere rimborsate dal Committente, il diritto riservato di proprietร  si applica anche finchรฉ il Committente non abbia rimborsato queste attivitร  completamente.
  • Il diritto riservato di proprietร  si applica anche per quanto riguarda i reclami di Giving Europe verso il Committente dovuti a uno o piรน mancati impegni di questโ€™ultimo nei riguardi di Giving Europe. 
  • Finchรฉ la proprietร  delle merci consegnate non sia stata trasferita al Committente, questi non potrร  ipotecarle nรฉ dare a terzi alcun diritto su di esse, se non quei diritti presenti nel contesto del funzionamento normale dellโ€™azienda, in cui il Committente si impegna, nel caso di vendita a credito, a richiedere dai suoi clienti una riserva di proprietร  sulla base di quanto previsto da questo articolo.
  • Il Committente รจ obbligato a conservare con cura e come proprietร  riconoscibile di Giving Europe i Prodotti che sono stati consegnati sotto riserva di proprietร , ed รจ obbligato anche ad assicurarli contro rischi quali incendi, esplosioni, danni e furti. Alla prima richiesta di Giving Europe in tal senso, il Committente cederร  a Giving Europe tutti i diritti nei confronti degli assicuratori concernenti questi fini.
  • Se e nella misura in cui Giving Europe sia la proprietaria dei Prodotti, il Committente comunicherร  tempestivamente a Giving Europe quando qualsiasi parte dei Prodotti verrร  persa, danneggiata o se i Prodotti (o qualsiasi parte di essi) sono stati sequestrati e/o altrimenti rivendicati. Inoltre, il Committente informerร  Giving Europe alla sua prima richiesta su dove si trovano i Prodotti di cui Giving Europe รจ proprietaria.
  • In caso di sequestro, moratoria (provvisoria) o bancarotta, il Committente mostrerร  immediatamente allโ€™ufficiale giudiziario, ricevente o curatore fallimentare i diritti (di proprietร ) di Giving Europe.

 

Art. 12 Pagamento

  • Salvo diversamente accordato per iscritto e fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo, i pagamenti a Giving Europe devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura, data che sarร  considerata come scadenza. La data dellโ€™entrata di credito sul conto bancario di Giving Europe vale come data di pagamento effettuato.
  • Salvo accordi esplicitamente diversi, tutti i pagamenti del Committente, a prescindere dal metodo usato, saranno utilizzati in primo luogo per ridurre i costi, poi per ridurre lโ€™interesse apparente e finalmente per ridurre le mancanze delle fatture non ancora pagate. 
  • Giving Europe deve essere informata per iscritto di possibili obiezioni riguardo fatture, specificazioni, descrizioni e prezzi entro 8 giorni dalla data della fattura. Se questo non รจ possibile per qualsiasi causa non imputabile al Committente, il Committente comunicherร  a Giving Europe le sue obiezioni ragionevolmente il prima possibile.
  • Il raffronto dei debiti o altre forme di regolamento non sono mai autorizzate senza un accordo esplicito previo. Giving Europe ha sempre il diritto, prima della consegna o prima di continuare la consegna, di chiedere al Committente โ€“ secondo il giudizio di Giving Europe โ€“ un pagamento previo sufficiente o una sicurezza del rispetto dellโ€™obbligo di pagare, per cui Giving Europe รจ autorizzata a sospendere ulteriori consegne se il Committente non soddisfa queste richieste, anche nel caso di aver prefissato un tempo di consegna, tutto ciรฒ fatto salvo il diritto di Giving Europe di reclamare una compensazione per via di un intempestivo adempimento delle richieste o, in caso, di un mancato adempimento dellโ€™Accordo.
  • Se il Committente non paga entro il termine accordato, risulterร  inadempiente senza necessitร  di una notifica di inadempimento, e Giving Europe si riserva il diritto โ€“senza necessitร  di prove dellโ€™inadempimentoโ€“ di addebitare lโ€™interesse dalla scadenza delle fatture non pagate al tasso del 2% sopra lโ€™interesse commerciale legale.
  • Se il Committente risultasse inadempiente, da quel momento tutte le restanti pretese di Giving Europe nei confronti del Committente diventano immediatamente esigibili.
  • Tutte le spese di riscossione extra-giudiziali affrontate da Giving Europe saranno a conto del Committente e sono calcolate in proporzione allโ€™importo ancora non corrisposto come indicato di seguito, fermo restando che queste saranno almeno di โ‚ฌ 70,=. Le spese di riscossione extra-giudiziarie saranno calcolate in proporzione allโ€™importo principale come segue:
    • sui primi โ‚ฌ 3,000.= il 15%, sullโ€™importo seguente fino a โ‚ฌ 6,000.= il 10%, sullโ€™importo seguente fino a โ‚ฌ 15,000.= lโ€™8%, sullโ€™importo seguente fino a โ‚ฌ 60,000.= il 5%, su qualsiasi importo superiore a โ‚ฌ 60,000.=, il 3%.

 

Art. 13 Consulenza e sviluppo di prodotti 

  • Nel caso il Committente chieda a Giving Europe di avere un ruolo di consulenza, questโ€™ultima sarร  obbligata a occuparsi degli interessi del Committente secondo scienza e coscienza. 
  • Nel caso dello sviluppo di prodotti, consigli su prodotti promozionali, consigli riguardanti concetti creativi, offerte per progetti di lunga durata con o senza prodotti stampati, ricerche di mercato a livello nazionale e internazionale riguardo prodotti specifici o inchieste su prodotti non descritti concretamente, il Committente dovrร  pagare (in tutti i casi in cui non รจ prevista la consegna di prodotti descritti concretamente) una compensazione sotto forma di tariffa oraria o una tariffa fissa da accordare previamente tra le due Parti.

 

Art. 14 Proprietร  intellettuale

  • Giving Europe dichiara che, per quanto ne sa, I Prodotti non ledono alcun diritto di proprietร  intellettuale di terzi applicabile nei Paesi Bassi. Ciรฒ nonostante, Giving Europe non puรฒ indennizzare il Committente per possibili lesioni dei diritti di proprietร  intellettuale di terzi.
  • Se Giving Europe fabbrica Prodotti, o li fa fabbricare, su incarico specifico del Committente e sulla base di un design che non รจ stato originato da Giving Europe, il Committente indennizzerร  Giving Europe per le lesioni ai diritti di proprietร  intellettuale di terzi riguardanti i Prodotti (la loro fabbricazione o il loro uso). 
  • I diritti dโ€™autore su bozze, disegni, litografie, stampe fotografiche, fotografie, modelli e simili creati da Giving Europe a seconda del caso, saranno sempre mantenuti da questโ€™ultima, anche quando il Committente abbia effettuato un ordine a questo riguardo e abbia soddisfatto gli obblighi pecuniari relativi.
  • Il Committente si impegna a non ledere (nรฉ a permettere o consentire a terzi di farlo) diritti di proprietร  intellettuale di Giving Europe o dei suoi fornitori per quanto riguarda i Prodotti.

 

Art. 15 Bozze, prove di stampa ed altre prove 

  • Su richiesta di Giving Europe (o altrimenti), il Committente รจ obbligato a controllare le bozze, le prove di stampa e le altre prove attentamente per trovare difetti e/o carenze e, in caso, a restituirle a Giving Europe il prima possibile, corrette o approvate.
  • Lโ€™approvazione di queste prove/bozze da parte del Committente vale come riconoscimento del fatto che Giving Europe ha svolto le attivitร  precedenti alle prove tempestivamente e adeguatamente.
  • Giving Europe non รจ responsabile dei difetti e delle carenze non trovate nelle bozze approvate o giร  corrette dal Committente.
  • Qualsiasi prova o bozza effettuata su richiesta esplicita del Committente verrร  addebitata in aggiunta al prezzo stabilito a meno che sia stato accordato esplicitamente che i coste di queste prove sono giร  inclusi nel prezzo suddetto.

 

Art. 16 Restituzione di beni affittati o prestati 

  • Se Giving Europe, durante lโ€™esecuzione dellโ€™Accordo, ha affittato e/o prestato beni al Committente contro pagamento o in altro modo, il Committente รจ obbligato a restituire questi beni nel loro stato originale, senza difetti e completi, entro quattordici (14) giorni dopo la fine dellโ€™Accordo, per qualsiasi ragione. Il termine descritto vale come scadenza.
  • Se il Committente, per qualsiasi ragione, diventa inadempiente riguardo lโ€™obbligo descritto dal paragrafo 1, Giving Europe ha il diritto di recuperare dal Committente il danno e i costi relativi a questo inadempimento, inclusi i costi di sostituzione e la perdita di reddito di affitto, fatti salvi gli altri diritti di cui Giving Europe gode in questo senso.

 

Art. 17 Responsabilitร  Committente 

  • Il Committente metterร  tempestivamente a disposizione di Giving Europe tutti i dati necessari per lโ€™esecuzione delle attivitร  di Giving Europe e garantisce la correttezza e completezza di questi dati.
  • Il Committente non rimuoverร  nรฉ completamente nรฉ parzialmente la marca e/o il marchio distintivo dai Prodotti, nรฉ li renderร  invisibili.

 

Art. 18 Trattamento dei dati personali

  • I dati personali saranno trattati in maniera corretta, accurata e riservata, nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti nazionali ed internazionali, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito indicato con l'acronimo โ€œRGPDโ€). Ciรฒ comporta anche prestare la propria collaborazione a soddisfare le legittime richieste da parte degli interessati ai sensi del RGPD.
  • Inoltre, i dati personali non potranno essere trattati per finalitร  diverse dagli obiettivi per i quali sono stati acquisiti e non potranno essere nรฉ archiviati nรฉ trattati per un periodo di tempo piรน lungo dello stretto necessario.
  • Dovranno inoltre essere messe in atto opportune garanzie tecniche e organizzative per garantire che i dati personali siano protetti dalla distruzione, perdita o da qualsiasi forma di trattamento illecito, prendendo in considerazione lo stato dell'arte e il tipo di trattamento.
  • Laddove applicabile, il Committente dovrร  prestare prontamente la propria collaborazione, su richiesta di Giving Europe, per la conclusione di un contratto che verrร  messo a disposizione da Giving Europe secondo quanto previsto dall'art. 28 del RGPD (contratto con il responsabile del trattamento) per il trattamento dei dati personali da parte di Giving Europe B.V., sempre che un contratto giร  esistente tra le parti non abbia requisiti tali da essere considerato come il contratto summenzionato.
  • Giving Europe provvederร  a segnalare al Committente nel piรน breve tempo possibile, comunque senza ritardi ingiustificati, eventuali violazioni dei dati personali, nella misura in cui si tratti di dati personali che, nell'ambito di un contratto stipulato dalle parti, siano stati acquisiti dal Committente o trattati per suo conto da Giving Europe e/o che coinvolgano le persone a cui il contratto fa riferimento.

 

Art. 19 Responsabilitร  

  • In caso di dolo o colpa grave da parte di Giving Europe o subordinati di Giving Europe in posizioni dirigenziali, Giving Europe non si fa responsabile dei costi, danni o interessi risultanti dai fatti di negligenza delle suddette persone o di altri subordinati di Giving Europe, o persone incaricate da Giving Europe per lโ€™esecuzione dellโ€™Accordo.
  • Qualsiasi responsabilitร  di Giving Europe per la perdita di profitti o altri danni indiretti รจ esplicitamente fuori discussione.
  • La responsabilitร  di Giving Europe nei riguardi del Committente si limita, per qualsiasi motivo e di evento in evento (considerando come evento un insieme coerente di eventi), alla somma del contratto (senza IVA). Se non puรฒ essere indicata la somma del contratto, la responsabilitร  di Giving Europe si limita allโ€™importo che riceverร  dallโ€™assicuratrice per responsabilitร  aziendali.

 

Art. 20 Annullamento 

  • Nel caso di una moratoria (provvisoria), bancarotta, chiusura o liquidazione dellโ€™azienda del Committente, tutti gli Accordi con il Committente vengono annullati legalmente, a meno che Giving Europe informi il Committente in un periodo di tempo ragionevole (secondo il caso, su richiesta del curatore o amministratore fiduciario) per richiedere lโ€™adempimento dellโ€™Accordo (o parte di esso), nel cui caso Giving Europe รจ autorizzata, senza necessitร  di prova dโ€™inadempimento, a:
    • ritardare lโ€™esecuzione dellโ€™Accordo (o degli Accordi) corrispondente finchรฉ il pagamento non sia stato sufficientemente assicurato; e/o
    • ritardare tutti gli obblighi possibili relativi al Committente; tutto ciรฒ fatti salvi gli altri diritti di Giving Europe descritti su qualsiasi altro Accordo chiuso col Committente, e senza che Giving Europe sia obbligata a versare alcuna compensazione.
  • Se il Committente non adempie tempestivamente (o non adempie, oppure non entro la scadenza accordata) qualsiasi obbligo risultante da qualsiasi Accordo da esso chiuso, il Committente risulta inadempiente e Giving Europe sarร  autorizzata, senza necessitร  di prova dโ€™inadempienza nรฉ di interventi legali, a:
    • ritardare lโ€™esecuzione dellโ€™Accordo e degli Accordi direttamente relativi a questo finchรฉ il pagamento non sia stato sufficientemente assicurato; e/o
    • annullare completamente o parzialmente lโ€™Accordo e gli Accordi direttamente relativi a questo; tutto ciรฒ fatti salvi gli altri diritti di Giving Europe descritti su qualsiasi altro Accordo chiuso col Committente, e senza che Giving Europe sia obbligata a versare alcuna compensazione
  • In caso di evento descritto dai par. 1 o 2, tutti i reclami di Giving Europe rispetto al Committente, nonchรฉ i reclami derivati dallโ€™Accordo (o dagli Accordi) interessati, diventeranno immediatamente ed interamente esigibili. Inoltre, Giving Europe รจ autorizzata a ritirare i Prodotti interessati (vedi Art. 11). In questo caso, Giving Europe e i suoi rappresentanti autorizzati hanno il potere di accedere ai locali del Committente e di prendere possesso dei Prodotti. Il Committente รจ obbligato a prendere le misure necessario per permettere a Giving Europe di esercitare i suoi diritti.

 

Art. 21 Controversie, giudice competente e diritto applicabile 

  • Le controversie tra le Parti, incluse quelle considerate tali da una delle Parti, saranno risolte consensualmente per quanto possibile.
  • Se le Parti non riescono ad arrivare a una soluzione, le controversie saranno portate di fronte al giudice competente, nel distretto in cui Giving Europe ha la sua sede (Tribunale di Arnhem, Paesi Bassi), a meno che le norme di competenza ostacolino questa scelta. Il presente Accordo รจ quindi disciplinato, interpretato e attuato conformemente al diritto dei Paesi Bassi.
  • Se una clausola appartenente a queste CGV appare come non valida, questo non lede la validitร  di tutto lโ€™Accordo. In questo caso, Giving Europe ha il diritto di sostituirla con una clausola simile allโ€™originale e non irragionevolmente gravosa per il Committente.
  • Gli ordini dโ€™importazione diretta personalizzati e stampati non possono essere annullati. Nel caso in cui il Partner decidesse comunque di annullare l'ordine, Giving Europe addebiterร  tutti i costi.

 

Art. 22 Lingua

  • Queste CGV saranno archiviate in olandese e in inglese. In caso di differenza tra i testi olandesi e inglesi di queste CGV, il testo olandese prevarrร .
  • En caso de que ocurra uno de los eventos mencionados en los apartados 1 o 2, todas las reclamaciones respectivas de Giving Europe contra el Mandante y las reclamaciones relacionadas con el/los Acuerdo/s en cuestiรณn serรกn exigibles inmediatamente en su totalidad y Giving Europe estรก autorizada a llevarse los Productos en cuestiรณn (ver el Artรญculo 11). En ese caso, Giving Europe y su/s representante/s autorizado/s pueden personarse en las instalaciones del Mandante y en los edificios del Mandante para tomar posesiรณn de los Productos. El Mandante debe tomar las medidas pertinentes para que Giving Europe tenga la oportunidad de ejercer sus derechos. 
  • Las controversias entre las partes, incluidas aquellas consideradas como tal por una sola de las partes, se resolverรกn mediante consulta de ambas partes en la medida de lo posible. 
  • Si las partes no llegaran a acordar una soluciรณn, las controversias se presentarรกn ante el juez competente del distrito en el cual Giving Europe tiene su domicilio (Tribunales de Arnhem, Holanda), con excepciรณn de que la normativa sobre competencia imposibilitara esta elecciรณn. Por consiguiente, este Acuerdo se regirรก e interpretarรก de conformidad y con sujeciรณn a las leyes de Holanda. 
  • Si alguna disposiciรณn de estas condiciones fuera invรกlida, no afectarรก la validez del Acuerdo en su totalidad. En este caso, Giving Europe tendrรก el derecho de reemplazar dicha disposiciรณn por una disposiciรณn cercana a la invรกlida, siempre que no implique una carga excesiva para el Mandante.

 

Art. 22 Lingua

  • Queste CGV saranno archiviate in olandese e in inglese. In caso di differenza tra i testi olandesi e inglesi di queste CGV, il testo olandese prevarrร .
  • En caso de que ocurra uno de los eventos mencionados en los apartados 1 o 2, todas las reclamaciones respectivas de Giving Europe contra el Mandante y las reclamaciones relacionadas con el/los Acuerdo/s en cuestiรณn serรกn exigibles inmediatamente en su totalidad y Giving Europe estรก autorizada a llevarse los Productos en cuestiรณn (ver el Artรญculo 11). En ese caso, Giving Europe y su/s representante/s autorizado/s pueden personarse en las instalaciones del Mandante y en los edificios del Mandante para tomar posesiรณn de los Productos. El Mandante debe tomar las medidas pertinentes para que Giving Europe tenga la oportunidad de ejercer sus derechos. 
  • Las controversias entre las partes, incluidas aquellas consideradas como tal por una sola de las partes, se resolverรกn mediante consulta de ambas partes en la medida de lo posible. 
  • Si las partes no llegaran a acordar una soluciรณn, las controversias se presentarรกn ante el juez competente del distrito en el cual Giving Europe tiene su domicilio (Tribunales de Arnhem, Holanda), con excepciรณn de que la normativa sobre competencia imposibilitara esta elecciรณn. Por consiguiente, este Acuerdo se regirรก e interpretarรก de conformidad y con sujeciรณn a las leyes de Holanda. 
  • Si alguna disposiciรณn de estas condiciones fuera invรกlida, no afectarรก la validez del Acuerdo en su totalidad. En este caso, Giving Europe tendrรก el derecho de reemplazar dicha disposiciรณn por una disposiciรณn cercana a la invรกlida, siempre que no implique una carga excesiva para el Mandante.

 

Art. 23 - restituzione della merce non stampata

  • La merce non stampata puรฒ essere restituita entro quattordici giorni dalla data di spedizione, a condizione che il modulo di reso sia completamente compilato e contenga il numero dell'ordine e le informazioni di tracciabilitร .
  • I costi del reso degli articoli non stampati cosรฌ come i costi di trasporto originali dell'ordine non saranno accreditati da Giving Europe.
  • Giving Europe si riserva il diritto di addebitare il 5% dell'importo netto dell'ordine per le azioni che devono essere eseguite, con un importo minimo di โ‚ฌ 15 IVA esclusa.